LE LEGGI E LE NORME PREPOSTE PER LA SICUREZZA
In qualsiasi ambito tecnico ed in particolare nel settore elettrico si impone, per realizzare impianti “a regola d’arte”, il rispetto delle normative di sicurezza che sono articolate in due tipologie di riferimento: le norme giuridiche e le norme tecniche. La conoscenza delle norme e la distinzione tra norma giuridica e norma tecnica è pertanto il presupposto fondamentale per un approccio corretto alle problematiche degli impianti elettrici che devono essere realizzati conseguendo quel “livello di sicurezza accettabile”
che non è mai assoluto
che non è mai assoluto
RISCHIO ELETTRICO
Le misure preventive e protettive per la tipologia di rischio in esame devono essere collocate in un quadro più ampio di applicazione rispetto al mero ambito lavorativo, in quanto la presenza di "elettricità" nella vita quotidiana è divenuta una abitudine per ognuno.
Ne consegue che opportune precauzioni e norme comportamentali devono divenire patrimonio culturale comune a quanti non sono esperti e come tali applicate ovunque.
La considerazione è supportata, qualora ve ne fosse bisogno, dai dati statistici che enti pubblici, enti privati, quotidiani, e riviste specializzate del settore forniscono in percentuali non sempre omogenee ma che comunque, dimostrano che il rischio elettrico rappresenta al momento la maggiore causa di incidenti, troppo spesso mortali, accorsi dentro e fuori i luoghi di lavoro.
Ne consegue che opportune precauzioni e norme comportamentali devono divenire patrimonio culturale comune a quanti non sono esperti e come tali applicate ovunque.
La considerazione è supportata, qualora ve ne fosse bisogno, dai dati statistici che enti pubblici, enti privati, quotidiani, e riviste specializzate del settore forniscono in percentuali non sempre omogenee ma che comunque, dimostrano che il rischio elettrico rappresenta al momento la maggiore causa di incidenti, troppo spesso mortali, accorsi dentro e fuori i luoghi di lavoro.
Gli incidenti elettrici sono più frequenti di quello che si possa immaginare; ognuno di noi quotidianamente viene a contatto con la corrente elettrica senza sapere che l’insidia o il pericolo sono in agguato.
Il funzionamento di un impianto elettrico non è di per sé indice di sicurezza infatti, nonostante operi regolarmente, può essere fonte di pericoli che non si vedono e che solo un esperto, dopo i necessari controlli, può prevenire, riconoscere ed eliminare.
Per questo è opportuno che l’impianto elettrico di un edificio sia tenuto sotto controllo per garantire la sicurezza delle persone
Il funzionamento di un impianto elettrico non è di per sé indice di sicurezza infatti, nonostante operi regolarmente, può essere fonte di pericoli che non si vedono e che solo un esperto, dopo i necessari controlli, può prevenire, riconoscere ed eliminare.
Per questo è opportuno che l’impianto elettrico di un edificio sia tenuto sotto controllo per garantire la sicurezza delle persone
Sono più di 45mila gli italiani che ogni anno rimangono vittima di incidenti ed infortuni di natura elettrica, episodi dovuti all’inadeguatezza di impianti elettrici obsoleti e a comportamenti che trascurano le più elementari norme di sicurezza.
Tra gli incidenti di natura elettrica, il più comune è il contatto elettrico: toccando cavi elettrici non adeguatamente protetti o apparecchi dalle componenti usurate, si corre il rischio di ricevere una scarica elettrica, la cui intensità può avere gravi danni sull’organismo.
I sovraccarichi di corrente possono invece causare il surriscaldamento di componenti elettriche e dare luogo ad incendi.
Tra gli incidenti di natura elettrica, il più comune è il contatto elettrico: toccando cavi elettrici non adeguatamente protetti o apparecchi dalle componenti usurate, si corre il rischio di ricevere una scarica elettrica, la cui intensità può avere gravi danni sull’organismo.
I sovraccarichi di corrente possono invece causare il surriscaldamento di componenti elettriche e dare luogo ad incendi.
Da un’indagine Demoskopea emerge che nel 48% delle abitazioni, costruite prima del 1990, pari a 10 milioni di unità non sarebbero state effettuate né la verifica della sicurezza degli impianti elettrici, né la relativa manutenzione, secondo le disposizioni prescritte dalla legge n. 46/1990.
Senza dubbio va sottolineato come l´emanazione e la graduale applicazione sia della legge n. 46/1990 che del DM n. 37/2008 hanno concorso a ridurre gli incidenti, ma ancora molto si può e si deve fare per ridurre la componente di rischio residua, che è possibile abbattere unicamente con il corretto approccio comportamentale dettato dalla specifica conoscenza dei problemi e dall´informazione necessaria per affrontare scenari che la normativa non può prevedere.
Senza dubbio va sottolineato come l´emanazione e la graduale applicazione sia della legge n. 46/1990 che del DM n. 37/2008 hanno concorso a ridurre gli incidenti, ma ancora molto si può e si deve fare per ridurre la componente di rischio residua, che è possibile abbattere unicamente con il corretto approccio comportamentale dettato dalla specifica conoscenza dei problemi e dall´informazione necessaria per affrontare scenari che la normativa non può prevedere.
La pericolosità della corrente elettrica
Il contatto di una o più parti del corpo umano con componenti elettrici in tensione, può determinare il passaggio attraverso il corpo di una corrente elettrica.
Gli effetti fisiopatologici che la corrente elettrica può provocare, sono principalmente due:
1) disfunzione di organi vitali (cuore, sistema nervoso);
2) alterazione dei tessuti per ustione.
Gli effetti fisiopatologici che la corrente elettrica può provocare, sono principalmente due:
1) disfunzione di organi vitali (cuore, sistema nervoso);
2) alterazione dei tessuti per ustione.
La soglia minima di sensibilità sui polpastrelli delle dita delle mani è di circa 2 mA in corrente continua e 0,5 mA in corrente alternata alla frequenza di 50 Hz
La soglia di pericolosità è invece difficilmente individuabile perché soggettiva e dipendente da molteplici fattori, tra i quali:
• l’intensità della corrente;
• la frequenza e la forma d’onda, se alternata;
• il percorso attraverso il corpo;
• la durata del contatto;
• la fase del ciclo cardiaco al momento del contatto;
• il sesso e le condizioni fisiche del soggetto.
• l’intensità della corrente;
• la frequenza e la forma d’onda, se alternata;
• il percorso attraverso il corpo;
• la durata del contatto;
• la fase del ciclo cardiaco al momento del contatto;
• il sesso e le condizioni fisiche del soggetto.
La pericolosità della corrente in funzione del tempo durante il quale circola all’interno del corpo umano, è stata riassunta dalle Norme nei diagrammi validi rispettivamente per correnti continue e alternate, guarda figure inferiori.
Gli effetti della corrente nelle quattro zone sono così riassumibili:
zona 1: i valori sono inferiori alla soglia di sensibilità;
zona 2: non si hanno, di norma, effetti fisiopatologici pericolosi;
zona 3: si hanno effetti fisiopatologici di gravità crescente all’aumentare di corrente e tempo. In generale si hanno i seguenti disturbi: contrazioni muscolari, aumento della pressione sanguigna, disturbi nella formazione e trasmissione degli impulsi elettrici al cuore. Quasi sempre però, i disturbi provocati in questa zona hanno effetto reversibile e terminano al cessare del contatto;
zona 4: innesco della fibrillazione ventricolare , ustioni (anche gravi), arresto della respirazione, arresto del cuore.
Il percorso della corrente elettrica attraverso il corpo umano è un altro importante fattore di pericolosità; in generale è possibile affermare che il pericolo è maggiore ogni qual volta il cuore è interessato dal percorso della corrente. , ustioni (anche gravi), arresto della respirazione, arresto del cuore.
Gli effetti della corrente nelle quattro zone sono così riassumibili:
zona 1: i valori sono inferiori alla soglia di sensibilità;
zona 2: non si hanno, di norma, effetti fisiopatologici pericolosi;
zona 3: si hanno effetti fisiopatologici di gravità crescente all’aumentare di corrente e tempo. In generale si hanno i seguenti disturbi: contrazioni muscolari, aumento della pressione sanguigna, disturbi nella formazione e trasmissione degli impulsi elettrici al cuore. Quasi sempre però, i disturbi provocati in questa zona hanno effetto reversibile e terminano al cessare del contatto;
zona 4: innesco della fibrillazione ventricolare , ustioni (anche gravi), arresto della respirazione, arresto del cuore.
Il percorso della corrente elettrica attraverso il corpo umano è un altro importante fattore di pericolosità; in generale è possibile affermare che il pericolo è maggiore ogni qual volta il cuore è interessato dal percorso della corrente. , ustioni (anche gravi), arresto della respirazione, arresto del cuore.
1) Di solito, assenza di reazioni, fino alla soglia di percezione.
2) In genere nessun effetto fisiologico pericoloso.
3) Possono verificarsi contrazioni muscolari e perturbazioni reversibili nella formazione e trasmissione degli impulsi elettrici cardiaci.
4) Fibrillazione ventricolare probabile. Possono verificarsi altri effetti patofisiologici, ad esempio gravi ustioni. Le curve c2 e c3 corrispondono a una probabilità di fibrillazione ventricolare rispettivamente del 5% e 50%.
2) In genere nessun effetto fisiologico pericoloso.
3) Possono verificarsi contrazioni muscolari e perturbazioni reversibili nella formazione e trasmissione degli impulsi elettrici cardiaci.
4) Fibrillazione ventricolare probabile. Possono verificarsi altri effetti patofisiologici, ad esempio gravi ustioni. Le curve c2 e c3 corrispondono a una probabilità di fibrillazione ventricolare rispettivamente del 5% e 50%.
1) Di solito, assenza di reazioni, fino alla soglia di percezione (dita della mano).
2) In genere nessun effetto fisiologico pericoloso, fino alla soglia di tetanizzazione.
3) Possono verificarsi effetti patofisiologici, in genere reversibili, che aumentano con l’intensità della corrente e del tempo, quali: contrazioni muscolari, difficoltà di respirazione, aumento della pressione sanguigna, disturbi nella formazione e trasmissione degli impulsi elettrici cardiaci, compresi la fibrillazione atriale e arresti temporanei del cuore, ma senza fibrillazione ventricolare.
4) Probabile fibrillazione ventricolare, arresto del cuore, arresto della respirazione, gravi bruciature. Le curve c2 e c3 corrispondono a una probabilità di fibrillazione ventricolare rispettivamente del 5% e 50%.
2) In genere nessun effetto fisiologico pericoloso, fino alla soglia di tetanizzazione.
3) Possono verificarsi effetti patofisiologici, in genere reversibili, che aumentano con l’intensità della corrente e del tempo, quali: contrazioni muscolari, difficoltà di respirazione, aumento della pressione sanguigna, disturbi nella formazione e trasmissione degli impulsi elettrici cardiaci, compresi la fibrillazione atriale e arresti temporanei del cuore, ma senza fibrillazione ventricolare.
4) Probabile fibrillazione ventricolare, arresto del cuore, arresto della respirazione, gravi bruciature. Le curve c2 e c3 corrispondono a una probabilità di fibrillazione ventricolare rispettivamente del 5% e 50%.
Misure protettive e preventive
L´utilizzo di corrente elettrica in condizioni di sicurezza può avvenire per mezzo di sistemi di protezione attivi o passivi, tramite i quali si cerca, come obiettivi primari, di evitare il contatto diretto e, in caso contrario di ridurre la durata di attraversamento del corpo umano. Le misure di protezione variano a seconda dell´utente cui sono destinate.
Le protezioni totali sono destinate a quanti non sono edotti sui rischi derivanti dal contatto con l´energia elettrica; le protezioni parziali sono destinate a persone opportunamente formate nel settore e vengono applicate nei luoghi dove solo ad esse è consentito accedere.
Le misure di protezione totali si attuano con le seguenti metodologie dettate dalle norme CEI: isolamento delle parti attive del circuito elettrico con materiale isolante che deve ricoprire completamente le parti in tensione ed avere caratteristiche idonee alle tensioni di esercizio e alle sollecitazioni meccaniche cui è sottoposto; utilizzo di involucri che assicurino la protezione contro contatti diretti in ogni direzione e garantiscano la protezione contro le sollecitazioni esterne; barriere atte ad evitare il contatto di parti del corpo con le parti attive
Alcune semplici regole da seguire dentro e fuori i luoghi di lavoro possono proteggere la vita.
• Assicurarsi della rispondenza dell´impianto elettrico al DM n. 37/2008 attraverso la dichiarazione di conformità o di rispondenza.
• Essere a conoscenza dei luoghi in cui sono posizionati i quadri elettrici per essere in grado di togliere tensione in caso di pericolo.
• Essere a conoscenza della funzione dei vari interruttori del quadro di zona per essere in grado di isolare l´ambiente desiderato
• Verificare spesso il buon funzionamento dell´interruttore differenziale (pulsante test)
• Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante la vostra assenza o di notte.
• Non chiudere mai la stanza a chiave se dentro vi sono utilizzatori pericolosi accesi.
• Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi infiammabili
• Leggere sempre l´etichetta dell’apparecchio utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la quantità di corrente assorbita, l´esistenza dei marchi CE o IMQ.
• Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale qualificato.
• Non eseguire riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi.
• Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi e divenire causa di corto circuiti, con conseguenze anche gravissime.
• Evitare di servirvi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso staccarle e riavvolgerle
• Non utilizzare multiprese tipo "triple" collegate a "ciabatte" che a loro volta provengono da altre "triple" collegate a...... . In questo modo si determina un carico eccessivo sul primo collegamento a monte del "groviglio" con rischio di incendio
• Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche (schuko) o viceversa, perché in questo caso si ottiene la continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore di terra
• Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima l’apparecchio utilizzatore.
• Non utilizzare mai l´acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l´impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2
• Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato l´impianto elettrico. .
• Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via, prima di aver sezionato l´impianto elettrico. .
LE SANZIONI PREVISTE DAL DM N. 37/2008
Alle violazioni degli obblighi derivanti dal DM n. 37/2008 si applicano le sanzioni previste dall’art. 15, che riguardano:
1. le sanzioni amministrative;
2. la sospensione temporanea dell’attività;
3. i provvedimenti disciplinari.
1. le sanzioni amministrative;
2. la sospensione temporanea dell’attività;
3. i provvedimenti disciplinari.
Sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative vengono determinate nella misura variabile tra il minimo ed il massimo, con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità e alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Alle violazioni previste dall’art. 7 del citato decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 1.000,00 nei seguenti casi:
• per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'impresa installatrice o dal responsabile degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici;
• per il rilascio irregolare della dichiarazione di rispondenza da parte del professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico dell’impresa abilitata.
Per tutte le altre violazioni previsti dal decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 a euro 10.000,00; ad esempio nel caso in cui il proprietario o il committente affida ad una impresa installatrice non abilitata i lavori diversi dalla manutenzione ordinaria, o al libero professionista per la redazione di progetti non conforme alle norme relative alla sicurezza degli impianti, ecc..
Alle violazioni previste dall’art. 7 del citato decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 1.000,00 nei seguenti casi:
• per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'impresa installatrice o dal responsabile degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici;
• per il rilascio irregolare della dichiarazione di rispondenza da parte del professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico dell’impresa abilitata.
Per tutte le altre violazioni previsti dal decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 a euro 10.000,00; ad esempio nel caso in cui il proprietario o il committente affida ad una impresa installatrice non abilitata i lavori diversi dalla manutenzione ordinaria, o al libero professionista per la redazione di progetti non conforme alle norme relative alla sicurezza degli impianti, ecc..
Sospensione temporanea dell’attività
Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
E’ importante sottolineare come sia previsto che la violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
E’ importante sottolineare come sia previsto che la violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
Provvedimenti disciplinari
Per i professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali sono previsti, nel caso di tre violazioni delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, dei provvedimenti disciplinari da parte degli ordini professionali, su proposta dei soggetti accertatori.
All'irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 15 del DM n. 37/2208 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio. Il decreto prevede inoltre che sono da ritenersi nulli, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate.
La nullità può essere fatta valere solo dal committente, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Si evidenzia che gli organi accertatori per le violazioni delle disposizioni previste dal nuovo decreto sono quelli già individuati dalla ex legge n. 46/1990 e comprendono i Comuni, le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (VV.F.) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), organi dotati di ampio potere di accertamento, sia tecnico che amministrativo.
All'irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 15 del DM n. 37/2208 provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio. Il decreto prevede inoltre che sono da ritenersi nulli, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate.
La nullità può essere fatta valere solo dal committente, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Si evidenzia che gli organi accertatori per le violazioni delle disposizioni previste dal nuovo decreto sono quelli già individuati dalla ex legge n. 46/1990 e comprendono i Comuni, le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (VV.F.) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), organi dotati di ampio potere di accertamento, sia tecnico che amministrativo.